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Esenzione del ticket per lavoratori colpiti dalla crisi

Le misure anticrisi, in vigore dal 2009 in Regione Emilia-Romagna, all’inizio della crisi economica, riguardano l’esenzione dal pagamento del ticket  per visite, esami specialistici e farmaci di fascia A (esclusa l'assistenza termale) per i lavoratori che hanno perso il lavoro dal 1°Ottobre 2008, sono sospesi da un rapporto di lavoro dipendente con trattamento di integrazione salariale o di CIG.4 L'esenzione riguarda anche i familiari a carico del lavoratore solo se residenti in Emilia-Romagna.
L'esenzione ha validità dalla data di richiesta fino al 31 marzo dell'anno successivo.

 

COME CHIEDERE L'ESENZIONE

L'autocertificazione deve essere presentata in via preferenziale tramite il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (accesso con credenziali SPID).

Chi non è ancora in possesso delle credenziali SPID può comunque presentare un'autocertificazione presso gli uffici competenti dell'Ausl di residenza che, contestualmente, attiveranno le credenziali SPID. 

L'esenzione sarà inserita nelle anagrafi sanitarie e, quindi, automaticamente nella prescrizione medica della visita o dell'esame. 
Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno delle condizioni per beneficiare dell'esenzione.
Qualora cambiassero le condizioni di reddito nel corso dell’anno e si perdesse il diritto all’esenzione, il cittadino deve comunicarlo tempestivamente presentando l'apposito modulo per annullare o revocare l'esenzione.

 

CHI HA DIRITTO AD OTTENERE L'ESENZIONE 

Le persone residenti in Emilia-Romagna in possesso dell'attestazione Isee standard o per l'anno 2024/2025 pari o inferiore ai 15.000 euro che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

1) perdita del lavoro: cioè le persone che dopo il 1° ottobre 2008:
- hanno perso involontariamente (es. licenziamento o dimissioni per giusta causa) un lavoro dipendente a tempo indeterminato non intermittente oppure hanno cessato un'attività lavorativa autonoma esercitata tramite la titolarità di una P. IVA e si trovano in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente;
- e non si sono mai rioccupate in un periodo successivo la perdita del lavoro con altro lavoro dipendente a tempo indeterminato non intermittente o con attività di lavoro autonomo diversa dalle forme parasubordinate occasionali.

2) sospensione dal lavoro: cioè le persone sospese da un rapporto di lavoro dipendente con intervento di un trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga;
3) familiare residente in Emilia-Romagna fiscalmente carico di una persona che si trova in una delle due condizioni precedenti

 

Per "familiare fiscalmente a carico" si intendono i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, cioè i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali.
Per chi ha perso lavoro dal 1° ottobre 2008, o è in mobilità, è necessario dichiarare nel modulo di autocertificazione di avere presentato la Dichiarazione di immediata disponibilità all'impiego (Did) al Portale Nazionale Lavoro/Centro per l'impiego nonché il nome del datore di lavoro presso cui si è svolta attività lavorativa o, nel caso di lavoro autonomo, la partita IVA e/o l'iscrizione alla Camera di Commercio.
Per il riconoscimento del diritto all'esenzione ticket i soggetti interessati e i loro familiari a carico devono rilasciare apposita autocertificazione di esenzione in relazione alle condizioni sopraindicate.

 

Collegamenti utili

  1. Lavoratori colpiti dalla crisi: autocertificazione per l'esenzione dal ticket
  2. Lavoratori colpiti dalla crisi: richiesta di annullare o revocare l'esenzione dal ticket
  3. Sito della Regione Emilia-Romagna
Ultimo aggiornamento: 27 Marzo 2024